Alcune informazioni sull’Indulgenza Plenaria
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In queste brevi righe vorremmo considerare alcuni aspetti relativi all’Anno Giubilare Teatino che si celebrerà in occasione del 500° anniversario della fondazione del nostro Istituto religioso. In particolare, faremo riferimento a una possibile dinamica pastorale che accompagnerà le attività rivolte ai membri dell’Ordine Teatino e agli altri fedeli cristiani per ottenere l’indulgenza plenaria.
Secondo il Decreto Prot. N. 1365/22/I, emanato dalla Penitenzieria Apostolica il 25 aprile 2023, questo Anno Giubilare andrà dal 14 settembre 2023 al 14 settembre 2024, per cui possiamo pensare alla celebrazione devota e comunitaria dei riti giubilari nei templi che riguardano il nostro Ordine Teatino, oppure possiamo ipotizzare la presenza dei fedeli in questi templi per compiere quegli atti personali che sono fonte di grazia per beneficiare durante quell’anno dell’indulgenza plenaria.
Per avere un approccio chiaro a ciò che sono le indulgenze, dobbiamo sempre partire da una categoria inalienabile: “il tesoro della Chiesa”. Un tesoro di grazia e di misericordia, che è senza macchia ed è capitalizzato dai meriti incommensurabili di Cristo Gesù, il nostro Divino Redentore, così come da quelli propri della Vergine Maria e dei Santi [1]. Le indulgenze saranno quindi sempre legate, come pratica pastorale, alla pietà con cui ci rivolgiamo al Signore, alla Vergine e ai Santi.
Questa azione di pietà ci inviterà a compiere alcuni atti che comporteranno strettamente la concretizzazione di una manifestazione di volontà, tendente a esprimere la fede che professiamo e a incarnare in noi la misericordia che desideriamo ricevere e condividere.
Questo presuppone che ci sia uno spazio, un luogo, in cui manifestarsi, così come la realizzazione di alcune opere che esprimono la spiritualità che ci accompagna e la pratica della fede che sostiene. In questo senso, non dobbiamo dimenticare ciò che disse Papa Paolo VI riferendosi alle indulgenze: “la Chiesa intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute per i loro peccati, ma anche e soprattutto per spingerli a un maggiore fervore di carità”[2].
A questo proposito, dobbiamo precisare cosa si intende per chiesa o, a seconda dei casi, per oratorio, in termini formali:
a) Canone 1214, CIC: Per chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, nel quale i fedeli hanno il diritto di entrare per la celebrazione, soprattutto pubblica, del culto divino.
b) Canone 1223, CIC: Con il nome di oratorio si intende un luogo destinato al culto divino con il permesso dell’Ordinario, a beneficio di una comunità o di un gruppo di fedeli che vi si recano, al quale possono accedere anche altri fedeli, con il consenso del Superiore competente. Naturalmente, è probabile che l’oratorio non sia dedicato, ma è consigliabile che sia almeno benedetto per essere propriamente un luogo sacro. Altrimenti, sarebbe solo un luogo di culto. In riferimento al concetto di oratorio, tenendo presente la nostra vita religiosa, si può anche ricordare quanto segue:
c) Canone 608, CIC: La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l’autorità del Superiore nominato a norma del diritto; ogni casa deve avere almeno un oratorio, nel quale si celebra e si riserva l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità. L’Ordinario di cui al can. 1223 sarà, in questo caso, il Superiore maggiore competente che potrà dare il permesso di utilizzare l’oratorio della comunità per il culto divino di cui la comunità stessa beneficia spiritualmente. D’altra parte, il Superiore competente, a cui lo stesso canone fa riferimento per concedere l’accesso ad altri fedeli, è il capo della comunità in mezzo alla quale è stato eretto l’oratorio.
Per non creare confusione con gli Anni Santi promulgati dal Santo Padre, sembrerebbe che la costituzione di una “porta santa” nei nostri templi non debba essere presa in considerazione, perché, peraltro, con la visita stessa l’indulgenza è già acquisita.
Realizzato da: Rev. P. Marcelo Zubia, C.R.